Newsletter maggio 2026
Greenwashing e tutela del consumatore
il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 nel d.lgs. 30/2026
I.1. Introduzione
Negli ultimi anni, la sostenibilità è divenuta elemento centrale delle strategie commerciali e reputazionali delle imprese. Parallelamente, la crescente attenzione dei consumatori verso l’impatto ambientale dei prodotti ha determinato un aumento significativo dell’utilizzo di dichiarazioni “green” nelle attività di marketing. In tale contesto la diffusione di asserzioni ambientali generiche, non verificabili o formulate in modo ambiguo ha favorito pratiche di greenwashing idonee ad alterare le scelte economiche dei consumatori.
Al fine di rafforzare la trasparenza del mercato, l’Unione Europea è intervenuta adottando la Direttiva (UE) 2024/825 (d’ora in avanti “Direttiva”) – che modifica le Direttive 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali e 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori – con la quale sono state introdotte nuove regole in materia di comunicazione ambientale e pratiche commerciali scorrette. L’Italia ha adempiuto all’obbligo di recepimento delle Direttiva con l’adozione del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 (d’ora in avanti “d.lgs. 30/2026”); provvedimento destinato ad incidere in modo significativo sui modelli di compliance aziendale e sulle modalità di promozione commerciale adottate dalle imprese.
I.2. Brevi cenni sulla Direttiva
La Direttiva si inserisce nel solco delle iniziative del Green Deal europeo e mira a rafforzare il ruolo del consumatore nella transizione ecologica, garantendo informazioni commerciali maggiormente trasparenti e affidabili. L’intervento normativo modifica la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, introducendo specifiche misure volte a contrastare le dichiarazioni ambientali ingannevoli.
La Direttiva amplia le pratiche considerate scorrette includendo tra queste:
- i claims ambientali non supportati da prove adeguate;
- l’uso di marchi di sostenibilità privi di certificazione riconosciuta; e
- le comunicazioni che presentano come “green” l’intero prodotto o l’impresa quando il beneficio ambientale riguarda soltanto un aspetto limitato.
Particolare rilievo assume il principio di verificabilità delle dichiarazioni ambientali. Le imprese che intendano utilizzare claims relativi alla sostenibilità dovranno essere in grado di dimostrare, mediante elementi oggettivi e scientificamente fondati, la veridicità delle informazioni diffuse al pubblico. La sostenibilità, pertanto, non potrà più essere rappresentata attraverso formule vaghe o meramente evocative, ma dovrà trovare riscontro in dati concreti e verificabili.
I.3. Il recepimento italiano: il d.lgs. 30/2026
Con il d.lgs. 30/2026, il legislatore italiano ha recepito la Direttiva, adottando rilevanti modifiche al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, (“Codice del consumo”). Le nuove disposizioni saranno pienamente applicabili a partire dal 27 settembre 2026.
Il d.lgs. 30/2026 interviene principalmente sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, rafforzando gli obblighi di trasparenza gravanti sugli operatori economici in materia di comunicazione ambientale. A tal fine, introduce nell’art. 18 del Codice del consumo una serie di definizioni vincolanti, tra cui quella di “asserzione ambientale” come «qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo ». La definizione è volutamente ampia: ricade nel suo perimetro non solo la dichiarazione testuale esplicita, ma anche il logo con una foglia verde, il nome evocativo del prodotto o il packaging dominato da tonalità e immagini naturalistiche.
Di particolare rilievo è la nuova disciplina delle “asserzioni ambientali generiche”, definite come «dichiarazioni la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione». Espressioni quali “green”, “ecologico”, “biodegradabile” o “amico dell’ambiente” sono inserite nella c.d. black list dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE, nota come «direttiva sulle pratiche commerciali sleali» ovvero nell’elenco delle pratiche commerciali considerate sleali in ogni caso, senza necessità di valutazione caso per caso, salvo che l’operatore sia in grado di dimostrare la c.d. “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”, categoria tassativa che ricomprende esclusivamente la conformità all’Ecolabel UE, ai marchi di qualità ecologica di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente negli Stati membri. Non è sufficiente, a tal fine, un generico richiamo a qualsivoglia documentazione interna o autodichiarazione aziendale.
Il d.lgs. 30/2026 introduce inoltre, specifici obblighi informativi relativi alla durabilità dei beni, alla disponibilità degli aggiornamenti software e alle condizioni di riparabilità dei prodotti. Tali obblighi riguardano principalmente i beni durevoli e i beni con elementi digitali.
La violazione delle nuove disposizioni integra pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Codice del consumo. L’accertamento e la repressione delle relative condotte sono affidati all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), secondo il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 27 del Codice del consumo, oggetto di specifico approfondimento nel paragrafo seguente.
I.4. Regime sanzionatorio
Le violazioni introdotte dal d.lgs. 30/2026 sono assoggettate al sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 27 del Codice del consumo, relativo alla tutela amministrativa e giurisdizionale contro le pratiche commerciali scorrette. La competenza ad accertare e reprimere tali pratiche spetta alla AGCM, la quale può intervenire d’ufficio oppure su istanza di soggetti o organizzazioni che vi abbiano interesse.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’AGCM può inibire la continuazione della pratica commerciale scorretta ed eliminarne gli effetti, avvalendosi anche dei poteri investigativi previsti dal Regolamento (UE) 2017/2394. In presenza di particolare urgenza, l’AGCM può inoltre disporre con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria della pratica commerciale scorretta ai sensi del comma 3. Il successivo comma 3-bis prevede, inoltre, che l’AGCM possa ordinare ai fornitori di servizi internet e telecomunicazioni la rimozione di contenuti o attività online integranti pratiche commerciali scorrette diffuse nei confronti dei consumatori italiani.
Il comma 7 consente all’AGCM, salvo i casi di manifesta gravità, di accettare gli impegni assunti dal professionista per eliminare i profili di illegittimità della pratica commerciale, potendo così chiudere il procedimento senza accertare formalmente l’infrazione. Al comma 8, si attribuisce all’AGCM il potere di vietare la diffusione o la continuazione della pratica commerciale scorretta e di ordinare, a spese del professionista, la pubblicazione della decisione o di una dichiarazione rettificativa, al fine di eliminare gli effetti della pratica ingannevole.
Al comma 9 si prevede che, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’AGCM possa irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenendo conto della gravità e della durata della violazione, nonché delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Per le pratiche commerciali scorrette particolarmente gravi disciplinate dall’articolo 21, commi 3 e 4, del Codice del consumo, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro.
Nelle ipotesi di violazioni transfrontaliere disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2394, il comma 9-bis stabilisce che la sanzione può raggiungere il quattro per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia o negli Stati membri interessati dalla violazione; qualora i dati sul fatturato non siano disponibili, la sanzione massima applicabile è pari a 2.000.000 di euro.
Il comma 9-ter, individua inoltre i criteri di determinazione della sanzione, tra cui la natura, la gravità, l’entità e la durata della violazione, le eventuali misure adottate dal professionista per attenuare il danno ai consumatori, le precedenti violazioni commesse e i benefici economici ottenuti mediante la pratica commerciale scorretta.
Ulteriori sanzioni sono previste in caso di inottemperanza ai provvedimenti dell’AGCM. In particolare, ai sensi del comma 12, l’inosservanza dei provvedimenti cautelari, inibitori o degli impegni assunti comporta una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 10.000.000 euro; nei casi di reiterata inottemperanza, l’AGCM può disporre anche la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il sistema di tutela predisposto dal Codice del consumo non si limita alle sole sanzioni amministrative. L’articolo 27, comma 15-bis, riconosce infatti ai consumatori lesi dalla pratica commerciale scorretta la possibilità di adire il giudice ordinario per ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, tra cui il risarcimento del danno, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
I.5. Novità di riflesso per la vendita di prodotti agro-alimentari
Il d.lgs. 30/2026, non detta una disciplina ad hoc per il settore agroalimentare ma le sue ricadute sul comparto food sono immediate e di ampia portata, poiché le nuove norme del Codice del consumo si applicano a qualsiasi “asserzione ambientale” riferita a un prodotto, indipendentemente dalla sua natura.
In particolare, nel settore agro-alimentare, la comunicazione commerciale fa ampio ricorso a richiami ambientali, etici e di sostenibilità della filiera produttiva. Ne consegue che gli operatori del settore saranno chiamati ad adottare strategie comunicative sempre più trasparenti, verificabili e coerenti con i nuovi standard normativi, al fine di evitare pratiche suscettibili di integrare fenomeni di greenwashing.
Le asserzioni ambientali di carattere generico, ove non supportate da dati verificabili e scientificamente fondati, risultano infatti potenzialmente idonee a integrare pratiche commerciali scorrette ai sensi della nuova disciplina e dovranno pertanto essere attentamente valutate dagli operatori. In tale prospettiva, assume particolare rilievo il considerando n. 9 della Direttiva, il quale chiarisce che espressioni quali “ecologico”, “verde”, “amico dell’ambiente”, “rispettoso del clima”, “biodegradabile” o “a base biologica” possono costituire asserzioni ambientali generiche vietate qualora non siano accompagnate da indicazioni chiare e verificabili fornite attraverso il medesimo mezzo di comunicazione.
Per gli operatori del settore agro-alimentare, gli obblighi derivanti dal d.lgs. 30/2026 si aggiungono a un quadro normativo già particolarmente articolato. Continuano ad essere applicabili le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di informazione ai consumatori. Ne consegue che le imprese alimentari dovranno verificare con particolare attenzione la coerenza tra comunicazione ambientale, etichettatura e informazioni commerciali diffuse attraverso packaging, siti internet, social media e campagne pubblicitarie.
In tema di etichettatura e packaging, la qualificazione di determinati claims come potenzialmente scorretti, ove privi di supporto verificabile, riflette l’impianto del d.lgs. 30/2026, che vieta le asserzioni ambientali generiche non dimostrabili. Espressioni quali “biodegradabile”, “compostabile” e “carbon neutral” rappresentano esempi di claims ambientali suscettibili di integrare pratiche di greenwashing e rientrano nell’ambito applicativo della nuova disciplina ove non accompagnate da informazioni chiare, pertinenti e verificabili.
Con specifico ed ulteriore riferimento al packaging alimentare, il considerando n. 9 della Direttiva precisa, inoltre, che anche elementi grafici, cromatici o simbolici possono concorrere a integrare un’asserzione ambientale generica. Colori verdi, immagini naturalistiche, foglie stilizzate o denominazioni evocative della sostenibilità potranno pertanto assumere rilievo nella valutazione complessiva della correttezza della comunicazione commerciale.
Il d.lgs. 30/2026 amplia poi l’elenco delle pratiche commerciali considerate sempre sleali, inserendo tra esse le asserzioni ambientali generiche non supportate da un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali o non adeguatamente specificate attraverso lo stesso mezzo di comunicazione utilizzato. Sul punto, il considerando n. 10 della Direttiva chiarisce che il possesso di una certificazione ambientale, quale l’Ecolabel UE, non consente automaticamente l’utilizzo di qualsiasi claim verde, essendo necessario che la certificazione risulti pertinente rispetto alla specifica caratteristica ambientale vantata.
Particolare rilievo assume la disciplina relativa ai claims c.d. “climatici” fondati sulla compensazione delle emissioni. L’art. 23 del Codice del consumo, come modificato dal d.lgs. 30/2026, considera pratica commerciale ingannevole l’asserzione secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra qualora tale affermazione sia basata esclusivamente su meccanismi di compensazione esterni alla filiera produttiva, quali l’acquisto di crediti di carbonio. In tal senso, il considerando n. 12 della Direttiva precisa che la compensazione delle emissioni non può essere considerata equivalente a una riduzione effettiva delle emissioni generate dal prodotto o dalla relativa filiera produttiva. Per gli operatori del settore alimentare ciò comporta la necessità di riconsiderare le modalità di utilizzo di claims quali “carbon neutral” o “net zero”, soprattutto nei casi in cui tali dichiarazioni siano fondate prevalentemente su strategie di offsetting ossia su sistemi di compensazione delle emissioni, come l’acquisto di crediti di carbonio.
La nuova disciplina interviene altresì sull’utilizzo delle etichette di sostenibilità, prevedendo che tali segni possano essere utilizzati soltanto se basati su sistemi di certificazione riconosciuti o stabiliti da autorità pubbliche. In tale senso, assumono particolare rilievo sia l’Ecolabel UE sia i marchi di qualità ecologica conformi alla norma EN ISO 14024. Per il settore agro-alimentare, dove sono molto diffusi marchi e simboli che richiamano la sostenibilità ambientale, la nuova disciplina richiede alle imprese di verificare con maggiore attenzione che tali segni e claims utilizzati nel marketing e nel packaging siano chiari, veritieri e conformi alla normativa. Sotto tale profilo, è di particolare importanza il considerando n. 7 della Direttiva, il quale chiarisce che le forme supplementari di espressione e presentazione degli alimenti adottate conformemente all’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 non rientrano automaticamente nella nozione di etichetta di sostenibilità soggetta ai nuovi obblighi di certificazione. Sistemi quali il Nutri-Score (sistema di etichettatura nutrizionale front-of-pack basato su una classificazione sintetica degli alimenti mediante lettere e colori) o il Nutrinform Battery (sistema di etichettatura nutrizionale front-of-pack promosso dall’Italia, volto a rappresentare il contenuto nutrizionale degli alimenti attraverso indicatori grafici a “batteria”), infatti, perseguono finalità informative relative al profilo nutrizionale dell’alimento e non costituiscono, di per sé, claims ambientali.
Resta fermo il coordinamento con la normativa speciale di settore, che continua a disciplinare specifiche certificazioni, indicazioni e claims utilizzati nel settore alimentare. Ciò non esclude, tuttavia, che il relativo utilizzo possa essere valutato anche alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, soprattutto nei casi in cui tali indicazioni siano idonee a suggerire benefici ambientali non sufficientemente chiari o dimostrati. In tale prospettiva riveste un ruolo chiave anche il considerando n. 15 della Direttiva, secondo cui un operatore non può presentare come elemento distintivo del prodotto una caratteristica già obbligatoria per legge per l’intera categoria merceologica. La Direttiva prevede una specifica eccezione per i prodotti ittici conformi agli standard di sostenibilità dell’Unione europea, qualora prodotti analoghi provenienti da Paesi terzi non siano soggetti ai medesimi requisiti; in tal caso le imprese potrebbero evidenziare questo aspetto nella comunicazione commerciale. Tale impostazione potrebbe assumere rilievo, in via interpretativa, anche con riferimento ad altri comparti agroalimentari caratterizzati dall’applicazione di standard europei particolarmente rigorosi.
I.6. Conclusioni
Il d.lgs. 30/2026 rappresenta un significativo passo avanti nel processo di regolamentazione della comunicazione ambientale e nel rafforzamento della tutela dei consumatori rispetto alle pratiche di greenwashing. L’intervento normativo segna il passaggio da una sostenibilità meramente dichiarata a una sostenibilità dimostrabile, imponendo alle imprese standard più rigorosi di trasparenza, verificabilità e correttezza delle informazioni diffuse sul mercato.
In vista della piena applicabilità della disciplina, gli operatori economici saranno chiamati a riesaminare le proprie strategie di comunicazione commerciale, i processi interni di validazione dei claims ambientali e la documentazione utilizzata nei rapporti con i consumatori.
Rileva in modo significativo il settore alimentare, nel quale il frequente utilizzo di richiami ambientali, etici e di sostenibilità renderà necessario un approccio integrato tra compliance normativa, marketing e controllo della filiera produttiva, al fine di ridurre il rischio di pratiche commerciali scorrette e garantire una comunicazione coerente con i principi di trasparenza e correttezza posti dalla normativa europea e nazionale.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle modifiche apportate al Codice del consumo dal d.lgs. 30/2026 in attuazione della Direttiva, con evidenza delle integrazioni introdotte, evidenziate in rosso, e dei periodi eliminati, riportati in verde:
Modifiche apportate |
Art. 18 “Definizioni” |
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi; c-bis) “beni”: 1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”); 3) gli animali vivi; d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; d-bis) “microimprese”: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista; i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla; n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. n-bis) “classificazione”: rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione; n-ter) “mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori; n-quater) “asserzione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo; n-quinquies) “asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione; n-sexies) “etichetta di sostenibilità”: qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale; n-septies) “sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l’uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti: 1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti; 2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi; 3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell’uso dell’etichetta di sostenibilità da parte dell’operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema; 4) il monitoraggio della conformità dell’operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall’operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione europea o nazionali; n-octies) “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”: prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea; n-novies) “durabilità”: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale; n-decies) “aggiornamento del software”: un aggiornamento necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità; n-undecies) “materiali di consumo”: componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinchè il bene funzioni come previsto; n-duodecies) “funzionalità”: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo. |
Art. 21 “Azioni ingannevoli” |
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l’esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice. 2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice; b-bis) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell’Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi; b-ter) la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori; b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa. 3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. 4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. 4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi. |
Art. 22 “Omissioni ingannevoli” |
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto; e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online. 4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell’articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto. 5-bis. Se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. 5-ter. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni. |
Art. 23 “Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli” |
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; b-bis) esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta; d-bis) formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione; d-ter) formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività del professionista; d-quater) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra; e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o diconsegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto. g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista; l-bis) presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno di tali risultati; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l’attività o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto. bb-bis) rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all’acquisto di biglietti; bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori; bb-quater) inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti; bb-quinquies) non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull’uso del contenuto digitale o dei servizi digitali; bb-sexies) presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità; bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista; bb-octies) asserire falsamente che, in condizioni d’uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso; bb-novies) presentare il bene come riparabile quando non lo è; bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici; bb-undecies) non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall’utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà. |
Art. 45 “Definizioni” |
1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per: a) “consumatore”: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); b) “professionista”: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c); b-bis) “produttore”: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo; c) “beni”: 1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) gli animali vivi; d) “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore; d-bis) “dato personale”: dato personale quale definito dall’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; e) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; f) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore; g) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; h) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore; i) “locali commerciali”: 1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure; 2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale; l) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale; n) “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; o) “asta pubblica”: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi; p) “garanzia”: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; p-bis) “garanzia commerciale di durabilità”: una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all’articolo 135-quinquies, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell’arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità all’articolo 135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilità; p-ter) “durabilità”: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale; p-quater) “indice di riparabilità”: indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione europea; p-quinquies) “aggiornamento del software”: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all’articolo 130 e all’articolo 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità; q) “contratto accessorio”: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista. q-bis) “servizio digitale”: 1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati; q-ter) “mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori; q-quater) “fornitore di mercato online”: qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori; q-quinquies) “compatibilità”: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale; q-sexies) “funzionalità”: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo; q-septies) “interoperabilità”: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo. |
Art. 48 “Obblighi di informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali” |
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista; e) oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili; e) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell’articolo 133, in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato di cui all’articolo 65-ter; e-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, l’informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l’indicazione della relativa durata e un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 65-ter; e-ter) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali; e-quater) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; e-quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell’operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software; f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto; g) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; h) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili; h-bis) se applicabile, l’indice di riparabilità dei beni; h-ter) se la lettera h-bis non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell’operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione; 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. 4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo. 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice. |
Art. 49 “Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali” |
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l’identità del professionista; c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l’orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce; d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce; e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo; e-bis) se applicabile, l’informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell’ambiente, esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l’esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all’articolo 54-bis; i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3; m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso; n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali; un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell’articolo 133, in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato di cui all’articolo 65-ter; n-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, l’informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l’indicazione della relativa durata e un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 65-ter; n-ter) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali; n-quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell’operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software; o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto; s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; t) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso. v-bis) se applicabile, l’indice di riparabilità dei beni; v-ter) (se la lettera v-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione. 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste. 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi di cui all’articolo 52, comma 1-bis. 5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti. 6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. 8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni. 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima. 10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista. |
Art. 51 “Requisiti formali per i contratti a distanza” |
1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, l’operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. 3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. 4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, come indicato rispettivamente all’articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all’allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo. 5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l’informativa di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile. 7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: a) tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 59, lettera o). 8. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso. 8-bis. Al fine di rafforzare la tutela dei clienti finali domestici e il loro diritto di scelta delle condizioni economiche, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l’invio di messaggi a consumatori, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l’invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest’ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali. È onere del professionista dimostrare la validità del contatto. 8-ter. I contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. 8-quater. Gli utenti possono segnalare al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) i casi di chiamata effettuata in violazione di quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter, indicando il numero da cui proviene la chiamata. Qualora l’AGCOM, nell’ambito dell’attività istruttoria svolta d’ufficio o a seguito della segnalazione di cui al primo periodo, accerti che la chiamata proviene da numeri diversi da quelli assegnati al professionista, ordina al gestore telefonico competente l’immediata sospensione dell’utilizzo delle linee allo stesso assegnate. Il Garante per la protezione dei dati personali, nell’ambito della propria attività istruttoria, può chiedere all’AGCOM, in presenza di un numero significativo di segnalazioni di chiamate effettuate senza previo consenso, di procedere alla sospensione di cui al secondo periodo. (Comma inserito dall’articolo 1, comma 5-bis, del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49) 9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni. |
Art. 65 ter “Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata” |
1. Le informazioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera e), e all’articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l’utilizzo dell’avviso armonizzato di cui all’allegato II-octies, parte 1. 2. Le informazioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e all’articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l’utilizzo dell’etichetta armonizzata di cui all’allegato II-octies, parte 2. 3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è stabilito l’adeguamento dell’allegato II-octies alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all’articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il formato e il contenuto dell’avviso armonizzato e dell’etichetta armonizzata di cui al presente articolo. |
Allegati |
È stato aggiunto l’Allegato II-octies di cui all’Allegato A del decreto. |


