Newsletter marzo 2024

Nature Restoration Law

Via libera del Parlamento Europeo alla proposta di Regolamento sul ripristino degli ecosistemi degradati nei paesi dell’Unione

Lo scorso 27 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha approvato, con 329 voti a favore, 275 contrari e 24 astensioni, la proposta di Regolamento 2022/0195 del 23 giugno 2022 conosciuta anche come “Nature Restoration Law” (d’ora in avanti “Proposta” o “NRL”), per la tutela della biodiversità e delle aree naturali degradate nei paesi membri.

Il dibattito, all’interno e fuori dall’aula, sul merito prosegue ininterrottamente dal giugno 2022 quando è stata presentata la Proposta che assieme ad altre proposte legislative attinenti al mondo dell’agricoltura ha dato vita alla vicenda nota come “la protesta dei trattori”.

Il testo adesso attende il via libera definitivo del Consiglio Europeo. L’eco mediatico e politico che in questi mesi si è creato attorno la NRL è motivato dall’assoluta novità che la proposta rappresenta rispetto al quadro normativo in materia di tutela degli ecosistemi degradati. Un unicum nel panorama normativo europeo in quanto, per la prima volta, uno strumento normativo immediatamente vincolante e con effetti diretti nell’ordinamento dei paesi membri si occuperà di aree terrestri e marine da ripristinare.

La Proposta si colloca all’interno del Green Deal, il pacchetto d’iniziative strategiche che la Commissione europea ha introdotto con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Anche la NRL, s’inserisce nel più ampio progetto di mantenimento del riscaldamento globale entro il +1,5°stabilito dall’ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’ONU).

La NRL trova la sua base giuridica nell’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) relativo alla politica dell’Unione europea in tema ambientale in forza della quale l’Unione s’impegna a mantenere un «elevato livello di tutela»(1).

La Proposta s’inserisce nel solco di una più ampia stagione legislativa comunitaria di tutela (o tentativi di tutela) dell’ambiente e della biodiversità. Invero, a decenni di distanza dall’entrata in vigore della Direttiva 79/409/CEE, la c.d. “Direttiva Uccelli” relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e della Direttiva 92/43/CEE, c.d. “Habitat” di disciplina degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la valutazione condotta dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) del 2020 restituisce un quadro di sostanziale inefficacia degli strumenti legislativi precedentemente adottati ove oltre l’80% degli habitat del “vecchio continente” è in declino, in condizioni cattive o mediocri, oltre il 60% dei suoli è malsano e solo il 15% degli habitat è in buone condizioni con cali significativi del numero di specie animali e vegetali presenti (fra cui c.d. impollinatori).

 


(1) Ex art. 191, comma 2, TFUE: «La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio -chi inquina paga»

Nell’ambito dei più generali obbiettivi ambientali dettati dall’adozione del Green Deal, entro il 2030 gli Stati membri sono tenuti a riportare almeno il 30% degli habitat contemplati dalla recente legislazione in un buono stato. Tali habitat spaziano da foreste, praterie e zone umide a fiumi, laghi e coralli. L’obbiettivo percentuale dovrà essere ulteriormente incrementato sino al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050.

Per il raggiungimento degli obbiettivi al 2030 la Proposta assegna prioritaria alle aree facenti parte della Rete Natura 2000 (2). Gli Stati membri dell’Unione Europea sono altresì obbligati a garantire che le aree sottoposte a ripristino non subiscano ulteriori significativi deterioramenti e sono chiamati ad elaborare dei spiani nazionali dettagliati che illustrino le modalità con cui intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e la previsione di indicatori in grado di segnalare cambiamenti (i.e., incremento della popolazione di farfalle e uccelli) e monitorare il raggiungimento degli obbiettivi ambientali perseguiti.

Tra gli obiettivi principali che la NRL si prefigge vi sono:

  • (i) la promozione del ripristino di diversi tipi di habitat terrestri e marini compromessi (cfr. art. 4 della Proposta) e l’ampliamento degli spazi verdi nelle aree urbane (cfr. art. 8 della Proposta);
  • (ii) il ripristino della continuità naturale dei corsi d’acqua, con l’obbligo di redigere un inventario degli sbarramenti (dighe e barriere) al fine di identificare quelli da rimuovere o adeguare mediante opportuni interventi (cfr. art. 9 della Proposta);
  • (iii) l’introduzione di iniziative mirate a invertire il declino delle popolazioni di insetti impollinatori entro il 2030 (cfr. art. 10 della Proposta);
  • (iv) la gestione differenziata degli ecosistemi agricoli, con l’obiettivo di incrementare la diversità paesaggistica delle aree agricole attraverso la presenza di elementi quali siepi, alberature e filari (cfr. art. 11 della Proposta);
  • (v) la riduzione dell’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici (cfr. art. 14 della Proposta);
  • (vi) il ripristino di torbiere e zone umide precedentemente drenate per scopi agricoli riconoscendo il loro ruolo fondamentale nello stoccaggio di anidride carbonica (cfr. art. 11 della Proposta);
  • (vii) il miglioramento della biodiversità forestale mediante la piantumazione di almeno tre miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello dell’Unione Europea (cfr. art. 13 della Proposta).

 


(2) La Rete Natura 2000 rappresenta la principale iniziativa dell’Unione Europea per preservare la biodiversità, costituita da una rete ecologica su tutto il territorio dell’UE. La rete include Siti di Interesse Comunitario (SIC), designati dagli stati membri in conformità con la Direttiva “Habitat”. Successivamente questi siti sono designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e includono anche Zone di Protezione Speciale (ZPS) dedicate alla conservazione degli uccelli selvatici. A differenza delle riserve escludenti le attività umane, il sistema normativo sulla Rete Natura 2000 mira a conciliare la tutela della natura con considerazioni economiche, sociali e culturali, permettendo la gestione sostenibile anche da parte di soggetti privati.