Newsletter febbraio 2025

La nuova direttiva europea sulle acque reflue urbane

L’implementazione e la modifica della normativa europea in materia di acque reflue urbane per garantire un trattamento più efficiente e coprire un maggior numero di agglomerati urbani

Il 1.1.2025 è entrata in vigore la nuova Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 2024/3019/(UE) (d’ora in avanti la “Direttiva”).

Nel corso del 2019 la Commissione europea ha infatti intrapreso un’attività valutativa che ha evidenziato l’efficacia della disciplina in materia di acque reflue urbane nel (i) ridurre l’inquinamento idrico e (ii) nel miglioramento del trattamento degli scarichi di tali acque negli ultimi decenni.

La stessa attività valutativa ha al contempo portato alla luce l’esistenza di fonti di inquinamento ad alto impatto sulle matrici ambientali ancora non sufficientemente disciplinate dalla normativa vigente, quali, a titolo d’esempio l’effetto degli inquinanti provenienti da agglomerati urbani di piccola dimensione, nonché diversi microinquinanti nocivi. Parallelamente, l’analisi condotta dalla Commissione ha sottolineato come il settore delle acque reflue urbane sia uno dei maggiori consumatori di energia nel settore pubblico.

A ciò deve aggiungersi che la Commissione ha ricondotto il settore del trattamento delle acque reflue urbane all’interno degli obiettivi di neutralità climatica, ritenendo che lo stesso potrebbe svolgere un ruolo di fondamentale importanza nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In tal senso, obiettivo della Commissione è assicurare che entro il 2045 gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che trattano un carico di 10.000 abitanti o più, impieghino energia da fonti rinnovabili generata dai rispettivi impianti.

Un ruolo di fondamentale importanza nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In tal senso, obiettivo della Commissione è assicurare che entro il 2045 gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che trattano un carico di 10.000 abitanti o più, impieghino energia da fonti rinnovabili generata dai rispettivi impianti.

La disciplina e il corretto trattamento delle acque reflue sono pertanto di cruciale rilievo poiché, sia che si tratti di acque reflue di origine domestica sia di origine industriale, le stesse contengono numerose sostanze organiche e inorganiche, oli e altre particelle. Fra gli inquinanti principali figurano (i) l’azoto, (ii) il fosforo, (iii) i materiali organici e (iv) i microinquinanti, derivanti prevalentemente dall’utilizzo di cosmetici o medicinali.

Da ultimo, la nuova Direttiva include anche gli agglomerati urbani di piccole dimensioni, migliora le operazioni di trattamento e limita il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra del settore. Più nello specifico, le regole in essa contenute si soffermano:

  • sull’applicazione del principio “chi inquina paga”;
  • sul monitoraggio e la prevenzione delle pandemie;
  • sul miglioramento dei servizi igienico-sanitari.

 

La nuova disciplina ha tracciato una tabella di marcia per l’implementazione degli obblighi di trattamento, suddivisi dall’art. 2 in:

  • trattamento primario «mediante un processo fisico o chimico, o entrambi, che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD delle acque reflue in ingresso sia ridotto almeno del 20 % prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in ingresso siano ridotti almeno del 50 %»;
  • trattamento secondario «mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria o un altro processo che riduce la materia organica biodegradabile proveniente dalle acque reflue urbane»;
  • trattamento terziario «mediante un processo che riduce l’azoto o il fosforo, o entrambi, ivi presenti»;
  • trattamento quaternario «mediante un processo che riduce un ampio spettro di microinquinanti ivi presenti».

Al fine di comprendere la portata della novità introdotte, è necessario sottolineare che alla base della Direttiva vi è l’obbligo per gli Stati membri di raccogliere e trattare le acque reflueprovenienti da tutti gli agglomerati con oltre 1.000 abitanti equivalenti (1) secondo le norme minime dell’UE (a differenza della normativa precedentemente in vigore, che aveva stabilito la soglia di 2000 abitanti equivalenti).

Inoltre, per contrastare in modo più efficace l’inquinamento ed evitare gli scarichi delle acque reflue urbane non trattate nell’ambiente, l’art. 3 della Direttiva prevede ora che tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 1.000 e 2.000 dovranno essere dotati di reti fognarie alle quali dovranno interconnettersi tutte le fonti di acque reflue domestiche entro il 2035.

Per gli stessi agglomerati (i.e., con un numero di abitanti equivalenti compreso tra i 1.000 e i 2.000) entro il 2035 gli Stati membri saranno tenuti a rimuovere la materia organica biodegradabile dalle acque reflue urbane (il c.d. “trattamento secondario”) prima dello scarico nell’ambiente. La Direttiva prevede deroghe unicamente per gli Stati membri la cui copertura delle reti fognarie è molto limitata e richiederebbe investimenti eccessivamente onerosi e per gli Stati che avendo aderito all’Unione più di recente hanno da poco effettuato investimenti significativi per attuare i nuovi obblighi (come Croazia, Bulgaria e Romania).

Entro il 2039 sarà invece obbligatoria per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150.000 abitanti equivalenti o più l’eliminazione dell’azoto e del fosforo (il c.d. “trattamento terziario”). Sempre per tali impianti, entro il 2045 gli Stati membri dovranno applicare un ulteriore trattamento atto a rimuovere i microinquinanti (il c.d. “trattamento quaternario”).

Da ultimo, i nuovi obblighi contribuiranno a evitare la perdita di risorse e a favorirne il riutilizzo secondo i principi dell’economia circolare. Ad esempio, il fosforo presente nei fanghi sarà recuperato e riutilizzato per produrre concimi per la produzione agricola


(1) Il d.lgs. 152/2006 (il “Codice dell’ambiente”) definisce come abitante equivalente «il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno» (art. 74 lett. a).

 

Rispetto alla precedente Direttiva 97/271/CEE, che elaborava un quadro di inquinanti e di obblighi in capo agli Stati membri più limitato, la nuova Direttiva intende applicare un approccio maggiormente dettagliato e sistematico del trattamento delle acque reflue urbane, con un più elevato coinvolgimento dei singoli Stati membri e una più puntuale precisione degli interventi.

In particolare, gli obiettivi enunciati dalla Direttiva sono: (i) la copertura di un maggior numero di agglomerati e inquinanti, (ii) l’obiettivo di neutralità energetica e (iii) la responsabilità estesa del produttore.

Tra le principali novità della Direttiva si segnalano, oltre alla roadmap di cui al paragrafo 2:

  • l’implementazione di sistemi di raccolta;
  • la responsabilità estesa del produttore;
  • la sorveglianza e la valutazione del rischio.
(a) Sui sistemi di raccolta

Prima novità di interesse è l’estensione dell’obbligo di dotarsi di reti fognarie per le acque reflue urbane a tutti gli agglomerati con più di 1.000 abitanti equivalenti entro la fine del 2035. È tuttavia prevista una deroga limitata ai soli casi in cui non sia realizzabile o efficace in termini di costi: in tale eventualità è ammessa la possibilità di utilizzare sistemi individuali o altri sistemi appropriati alternativi alla rete fognaria.

Ai sensi dell’art. 5 gli Stati membri saranno obbligati a adottare pianti integrati di gestione delle acque reflue urbane entro il 2033 per gli agglomerati superiori a 100.000 abitanti equivalenti ed entro il 2039 per gli agglomerati a rischio tra 10.000e 100.000 abitanti equivalenti. I piani integrati dovranno prevedere misure di carattere preventivo per evitare l’ingresso di acque piovane non inquinate all’interno delle reti fognarie.

(b) Sulla responsabilità estesa del produttore

Seconda novità di interesse ai sensi dell’art. 9 della Direttiva è che gli Stati membri saranno tenuti, entro il 31 dicembre 2028, a garantire che i produttori che immettono sul mercato medicinali per uso umano o prodotti cosmetici – che sono la causa del 92% dei microinquinanti tossici presenti nelle acque reflue – si assumano la c.d. “responsabilità estesa”, sostenendo i costi del trattamento quaternario (almeno in misura pari all’80%) sulla base della tossicità dei prodotti immessi sul mercato e sulla base dei quantitativi.

Tale obbligo deriva dal principio “chi inquina paga”, secondo cui il soggetto che causa un danno ambientale ne è responsabile ed è tenuto a farsi carico delle azioni necessarie alla prevenzione e alla riparazione, nonché di tutti i costi correlati.

(c) Sulla sorveglianza e sulla valutazione del rischio

La Direttiva interviene anche in termini di poteri e di responsabilità in capo agli Stati membri, che ex art. 17 avranno l’onere di instaurare un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento dei parametri di salute pubblica delle acque reflue urbane entro la fine del 2030.

È inoltre previsto l’obbligo – per gli agglomerati con più di 100.000 abitanti equivalenti – di monitoraggio della resistenza antimicrobica negli sbocchi degli impianti di trattamento.

In relazione alla valutazione e gestione del rischio, viene introdotto l’obbligo in capo agli Stati membri di valutare i rischi causati dagli scarichi di acque reflue urbane per l’ambiente e la salute umana e, se opportuno, la possibilità di adottare misure ulteriori in aggiunta ai requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva.

Con espresso riferimento alla salute umana, le acque reflue urbane possono essere analizzate per verificare la presenza di agenti patogeni responsabili di malattie umane e pandemie. Invero, l’esperienza della pandemia COVID-19 ha dimostrato che il monitoraggio delle acque reflue può essere uno strumento di grande efficacia nel prevedere la futura diffusione di potenziali virus.

La Direttiva impone pertanto agli Stati membri di portare avanti il monitoraggio nelle acque reflue urbane di determinati parametri rilevanti per la salute, tra cui: il virus SARSCoV-2, il virus della poliomielite, i virus dell’influenza e altri agenti patogeni.

Come molte delle recenti iniziative europee in materia di sostenibilità, la Direttiva rappresenta uno dei tentativi del legislatore europeo di contribuire agli obiettivi climatici e all’economia circolare. In base ai nuovi obblighi, infatti, il settore delle acque reflue sarà tenuto a ridurre le proprie emissioni di gas effetto serra, che oggi rappresentano circa l’0,85% delle emissioni totali dell’Unione.

Con l’obiettivo imposto dall’Unione di garantire che entro il 2045 gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano in grado di produrre l’energia che consumano, il settore potrebbe essere in grado di conseguire la neutralità energetica secondo le tempistiche stabilite dalle iniziative europee.

Da ultimo, se si considerano le finalità della Direttiva è facilmente ipotizzabile l’impatto positivo che la stessa avrà sulla tutela dell’ambiente ed in generale sulla normativa in materia di acque reflue urbane, se si considera inoltre che la precedente disciplina ha già contribuito a rendere notevolmente più puliti fiumi, laghi, acque sotterranee e mari.