Newsletter giugno 2026
Le nuove regole degli imballaggi tra rifiuti e riciclo
cosa cambia con il nuovo regolamento UE 2025/40
1. Introduzione
Nel contesto della sostenibilità ambientale si inserisce uno degli interventi più incisivi degli ultimi anni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio: il Regolamento (UE) 2025/40, noto anche come “Packaging and Packaging Waste Regulation – PWR”, (d’ora in avanti “Regolamento”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025, entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e che troverà applicazione generale dal 12 agosto 2026. Attraverso il Regolamento, il legislatore europeo ha abrogato una disciplina rimasta sostanzialmente invariata per oltre trent’anni poiché introduce un cambio di prospettiva: l’imballaggio non è più considerato solo come un prodotto destinato a diventare rifiuto, ma come un elemento da regolare lungo tutto il suo ciclo di vita, a partire dalla progettazione fino alla fase di fine vita. Ciò comporta una revisione complessiva delle modalità con cui gli imballaggi vengono progettati e utilizzati, con ricadute su tutta la filiera – produttori, importatori, distributori e utilizzatori – chiamata ad adeguarsi a un modello più attento alla circolarità.
2. La normativa vigente prima del Regolamento
Il quadro normativo europeo in materia di imballaggi era fino ad oggi disciplinato dalla Direttiva 94/62/CE (d’ora in avanti “Direttiva”), adottata il 20 dicembre 1994, la quale necessitava di essere recepita da parte di ciascuno Stato membro e lasciava margini di discrezionalità che, nel tempo, avevano generato una marcata frammentazione normativa a livello europeo.
Sotto il profilo sostanziale, la Direttiva era prevalentemente incentrata sulla gestione dei rifiuti di imballaggio, fissando obiettivi generali di recupero e riciclo, senza incidere in modo diretto e dettagliato sulle caratteristiche tecniche degli imballaggi immessi sul mercato.
Con il Regolamento si passa da un sistema focalizzato sul fine vita degli imballaggi a un modello che ne disciplina l’intero ciclo di vita, dalla fase di progettazione fino alla gestione del rifiuto. In tale prospettiva, vengono introdotti obblighi tecnici vincolanti che incidono direttamente sulla progettazione e sulla composizione degli imballaggi, superando l’approccio più flessibile della Direttiva.
3. Il Regolamento
Il Regolamento introduce una disciplina organica sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti, aumentare il riutilizzo, migliorare la riciclabilità e favorire l’impiego di materiali riciclati. Come previsto dall’articolo 1 del Regolamento, la nuova disciplina interviene sull’intero ciclo di vita degli imballaggi, dettando prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale, etichettatura, responsabilità estesa del produttore (d’ora in avanti “EPR”) e gestione del fine vita, nonché contribuendo al funzionamento del mercato interno e alla transizione verso un’economia circolare.
L’articolo 2 del Regolamento afferma che esso «si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici».
Esso, inoltre, sarà direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale, eliminando le asimmetrie normative che avevano caratterizzato il precedente regime, con l’obiettivo di creare un quadro armonizzato per operatori economici, produttori, importatori, distributori e utilizzatori di imballaggi.
L’articolo 3 del Regolamento definisce “imballaggio” qualsiasi articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti a un operatore economico o a un utilizzatore finale. La definizione comprende, inoltre, gli articoli destinati a essere utilizzati e smaltiti insieme al prodotto, gli elementi accessori integrati o connessi all’imballaggio, gli imballaggi di servizio riempiti nel punto vendita, nonché alcune specifiche tipologie di unità monodose, quali bustine per tè e capsule per bevande. Il medesimo articolo definisce “rifiuto di imballaggio” come l’imballaggio o il materiale di imballaggio che costituisce un rifiuto, ad eccezione dei residui della produzione.
Il Regolamento persegue tre obiettivi fondamentali:
i) riduzione e minimizzazione dei rifiuti in quanto fissa obiettivi vincolanti di riduzione quantitativa dei rifiuti da imballaggio. A tal fine, gli operatori economici sono tenuti a utilizzare gli imballaggi al minimo indispensabile, eliminando il cosiddetto “over-packaging” e le soluzioni progettuali volte esclusivamente ad aumentare il volume del prodotto;
ii) promozione del riuso introducendo obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040, articolati in base alla tipologia di imballaggio. L’obiettivo è orientare il mercato verso modelli meno basati sul monouso, favorendo sistemi di riutilizzo degli imballaggi, come il vuoto a rendere e le soluzioni di ricarica (refill);
iii) incremento del contenuto riciclato e della riciclabilità attraverso il principio del “Design4Recycling”. Sul punto, il Regolamento impone che gli imballaggi vengano progettati fin dall’origine per essere effettivamente riciclabili, introducendo contestualmente quote minime obbligatorie di contenuto riciclato post-consumo.
4. Gli obblighi previsti dal Regolamento
Il Regolamento interviene in modo organico sull’intero ciclo di vita degli imballaggi, introducendo una serie di obblighi progressivi e tecnicamente articolati che incidono sia sulla fase di progettazione sia sulla gestione del fine vita.
i) Riciclabilità obbligatoria e sistema di classificazione: a partire dal 1 gennaio 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno soddisfare requisiti di riciclabilità, valutati attraverso un sistema di classificazione in classi di prestazione (A, B e C). In base all’articolo 6 del Regolamento, saranno vietati gli imballaggi che non rientrano in tali classi, mentre dal 2038 potranno essere immessi sul mercato esclusivamente imballaggi appartenenti alle classi più elevate (A e B). I criteri tecnici di classificazione e le relative soglie saranno definiti dalla Commissione mediante atti delegati da adottarsi entro il 1 gennaio 2028.
ii) Contenuto minimo di materiale riciclato post-consumo: all’articolo 7 il Regolamento introduce a partire dal 1 gennaio 2030 obblighi vincolanti relativi al contenuto minimo di plastica riciclata post-consumo negli imballaggi in plastica, prevedendo percentuali differenziate in funzione della tipologia di imballaggio e della destinazione d’uso. Tali percentuali, risultano più elevate per specifiche categorie – quali le bottiglie per bevande – e sono destinate ad aumentare progressivamente entro il 2040.
iii) Divieti sugli imballaggi monouso in plastica: a decorrere dal 1 gennaio 2030, sarà vietata l’immissione sul mercato di determinate tipologie di imballaggi in plastica monouso, tra cui confezioni per frutta e verdura fresca di peso inferiore a 1,5 kg; bustine monodose per salse, zucchero e condimenti; imballaggi monouso per cibi e bevande consumati all’interno di esercizi di ristorazione; mini flaconi monouso utilizzati negli hotel; sacchetti di plastica ultraleggera al di sotto dei 15 micron.
iv) Minimizzazione del packaging e limitazione degli spazi vuoti: nel 2028, i responsabili del riempimento degli imballaggi dovranno garantire la riduzione al minimo degli spazi vuoti, con divieto di soluzioni progettuali non funzionali quali doppie pareti o fondi rialzati. Dal 1 gennaio 2030, per il settore del trasporto e dell’e-commerce, viene fissato un limite massimo di spazio vuoto pari al 50% del volume totale dell’imballaggio.
v) Sostanze pericolose: all’articolo 5, il Regolamento introduce specifiche restrizioni all’utilizzo di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi destinati al contatto con alimenti, prevedendo limiti misurabili e verificabili attraverso analisi tecniche. Tali disposizioni si inseriscono nel quadro delle prescrizioni applicabili a decorrere dalla fase di piena operatività del Regolamento, avviata il 12 agosto 2026.
vi) Etichettatura armonizzata: dal 2028 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno recare un’etichetta armonizzata a livello europeo, composta da pittogrammi chiaramente leggibili, anche per le persone con disabilità, contenente informazioni sui materiali che compongono l’imballaggio al fine di facilitarne la corretta cernita da parte dei consumatori. Per gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dal 12 febbraio 2029, è prevista un’apposita etichetta che ne segnali la riutilizzabilità, integrata da un codice QR o altro supporto digitale standardizzato recante informazioni sui punti di raccolta e sui sistemi di riutilizzo disponibili. È inoltre fatto divieto agli operatori economici di apporre etichette, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche di sostenibilità dell’imballaggio o alle modalità di gestione del rifiuto. Gli imballaggi già fabbricati o importati prima delle scadenze previste e non conformi alle nuove prescrizioni potranno essere immessi sul mercato per un ulteriore periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore dei relativi obblighi.
vii) Sistemi di deposito cauzionale: il Regolamento prevede l’istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per alcune tipologie di bottiglie di plastica monouso per bevande e per determinati contenitori in metallo monouso.
viii) Diritto del consumatore al proprio contenitore: il Regolamento prevede, nell’ambito delle misure volte a favorire il riuso, che gli esercizi che offrono cibi e bevande da asporto consentano ai clienti di utilizzare contenitori riutilizzabili propri, senza applicazione di costi aggiuntivi rispetto alle soluzioni monouso.
5. Il rafforzamento della EPR
Il Regolamento coinvolge tutti gli operatori economici: produttori di imballaggi, importatori, distributori, fornitori e utilizzatori finali, nonché i gestori dei rifiuti. Per ciascuna categoria il Regolamento definisce responsabilità precise, con un significativo rafforzamento del principio della EPR, che estende la responsabilità per il fine vita degli imballaggi lungo l’intera filiera.
Sul punto, il Regolamento alla Sezione III, introduce un sistema strutturato della EPR, in forza del quale i produttori – intesi come i soggetti che immettono per la prima volta imballaggi o prodotti imballati sul mercato di uno Stato membro – sono tenuti a farsi carico dei costi connessi alla gestione, alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti derivanti dai propri imballaggi. I contributi finanziari a loro carico coprono, oltre ai costi ordinari di gestione dei rifiuti, anche le spese di etichettatura dei contenitori per la raccolta differenziata e quelle relative alle indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati. Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, ciascuno Stato membro è tenuto a istituire un registro nazionale dei produttori, nel quale questi ultimi devono iscriversi in ogni Stato membro in cui operano, pena il divieto di immettere imballaggi sul relativo mercato. I produttori possono adempiere agli obblighi EPR individualmente o delegando tale compito a un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, previamente autorizzata dall’autorità competente, la quale deve dimostrare di disporre delle capacità organizzative, finanziarie e operative necessarie a garantire la restituzione e la gestione di tutti i rifiuti di imballaggio, a titolo gratuito per i consumatori. È inoltre previsto l’obbligo di prestare un’adeguata garanzia finanziaria a copertura dei costi di gestione dei rifiuti anche in caso di cessazione dell’attività o insolvenza, a ulteriore tutela della continuità del sistema.
6. Sanzioni
L’articolo 68 del Regolamento non introduce sanzioni direttamente applicabili, ma demanda agli Stati membri il compito di definire il proprio regime sanzionatorio nazionale. Entro il 12 febbraio 2027 ciascuno Stato membro dovrà adottare le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento, notificandole alla Commissione europea. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. Con specifico riguardo alla violazione delle disposizioni in materia di riutilizzo degli imballaggi, il Regolamento prevede espressamente che gli Stati membri introducano sanzioni di natura amministrativa, ferma restando la possibilità, per gli ordinamenti che non contemplano tale strumento, di affidare l’irrogazione della sanzione all’autorità giurisdizionale competente, purché ne sia garantita l’equivalenza sostanziale.
Per le imprese attive in più Stati membri, l’assenza di un sistema sanzionatorio uniforme può comportare differenze nell’applicazione delle norme tra i vari Paesi, almeno in una fase iniziale. Di conseguenza, sarà importante seguire con attenzione gli sviluppi delle normative nazionali, così da valutare correttamente i rischi di non conformità nei diversi mercati in cui si opera.
7. Conclusioni
Il Regolamento rappresenta un intervento normativo destinato a ridefinire in modo strutturale le regole del settore degli imballaggi nell’Unione europea. La diretta applicazione in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale segna una discontinuità netta rispetto al regime previgente, rispondendo all’esigenza di superare la frammentazione normativa che aveva caratterizzato i trent’anni di vigenza della Direttiva. Le scadenze degli obblighi previsti dal Regolamento si distribuiscono lungo un arco temporale che si estende dal 2026 al 2040, offrendo agli operatori economici un quadro temporale definito per l’adeguamento, ma richiedendo al contempo un impegno immediato.


