Newsletter maggio 2025

Il piano di lavoro sui prodotti sostenibili 2025-2030​

Individuazione dei prodotti prioritari per l’introduzione delle specifiche di progettazione ecocompatibile e ricadute operative nel settore del fashion & luxury​​

Il 16.4.2025 la Commissione Europea ha adottato il piano di lavoro 2025-2030 “Ecodesign per Prodotti Sostenibili ed Etichettatura Energetica” (d’ora in avanti il “Piano”) con l’obiettivo di individuare i prodotti c.d. prioritari nel processo d’introduzione, nei prossimi cinque anni, di specifiche di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica.

Il Piano è il primo documento d’indirizzo adottato dalla Commissione per l’applicazione dei provvedimenti normativi già adottati dall’Unione europea in materia di ecocompatibilità dei prodotti, transizione verde, ed etichettatura di sostenibilità ovvero del:

  • Regolamento (UE) 2024/1781 “che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE” (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – d’ora in avanti “ESPR” o “Regolamento Ecodesign”). Il Regolamento Ecodesign si  applica alla quasi totalità dei prodotti commercializzati nell’Unione, ad eccezione di quelli indicati nell’art. 1, punto 2 e tra cui figurano, a titolo d’esempio, gli alimenti, i medicinali e i prodotti di origine umana;
  • Regolamento (UE) 2017/1369 “che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE” (Energy Labelling Framework Regulation – “ELFR” o “Regolamento Energy Labelling”)

Identificando le “key priorities” per acquisire l’esperienza e le capacità necessarie al raggiungimento degli obiettivi imposti dall’ESPR, il Piano rappresenta uno strumento di centrale importanza nel raggiungimento degli stessi. Parallelamente, il Piano apre allo studio di alcune ulteriori categorie di prodotti, attualmente non ricompresi nel campo d’applicazione del ESPR e del ELFR, attraverso lo svolgimento di (i) studi preliminari relativi allo scope della normativa e (ii) valutazioni dettagliate dei potenziali impatti e miglioramenti.

La conferma da parte della Commissione di indumenti, calzature ed accessori – quali prodotti già rientranti nel campo d’applicazione del ESPR e definiti prioritari ai sensi dell’art. 18 – come i primi tra i prodotti prioritari ha dirette implicazioni sul settore del fashion & luxury in quanto la progettazione di questi prodotti, di loro componenti e/o semilavorati (i.e., secondo
il Regolamento Ecodesign i c.d. “prodotti intermedi”) sarà con ogni probabilità
particolarmente attenzionata nella timeline di approvazione degli atti delegati.

Presentato in via preliminare nel corso del 2023, il Regolamento Ecodesign è stato definitivamente adottato il 28.6.2024, con l’obiettivo di istituire un «quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile(1) che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l’impronta di carbonio e l’impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno» (così l’art. 1, punto 1 del ESPR).

Tra le novità di maggiore impatto per il settore del fashion & luxury, oltre alla definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, il Regolamento Ecodesign introduce:

(a) un passaporto digitale di prodotto, definito come «l’insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell’atto delegato pertinente adottato a norma dell’articolo 4 ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità del capo III» (così l’art. 2, punto 28) ed espressamente disciplinato dall’art. 9(2);

(b) norme specifiche in tema d’informazione al consumatore per disincentivare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti «compresi surplus, [le] scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso conformemente all’articolo 9 della direttiva 2011/83/UE o, se del caso, durante un eventuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante» (così l’art. 2, punto 37). Gli operatori economici che intendono disfarsi dell’invenduto dovranno divulgare le informazioni di cui all’art. 24 dell’ESPR(3).

2.1 L’obbligo di adozione del piano di lavoro

Come detto, è stato lo stesso ESPR a prevedere espressamente, all’art. 18 punto 3, l’obbligo di adozione di un piano di lavoro che stabilisse «un elenco di gruppi di prodotti che devono avere la priorità nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile, così come il calendario stimato per la loro definizione. L’elenco include gli aspetti del prodotto e i gruppi di prodotti che devono essere considerati prioritari nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, nonché gli eventuali prodotti di consumo invenduti in relazione ai quali deve essere presa in considerazione l’introduzione di un divieto di distruzione da parte degli operatori economici».

Nel definire tale ordine di priorità la Commissione ha l’obbligo di analizzare il contributo, per singole categorie di prodotto, al conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica, tenendo conto di determinati criteri tra cui:

«(a) la possibilità di migliorare gli aspetti del prodotto senza comportare costi sproporzionati, considerando in particolare (i) l’assenza o l’insufficienza di norme dell’Unione, o l’incapacità delle forze di mercato o delle misure di autoregolamentazione di conseguire l’obiettivo in modo adeguato; e ii) la disparità di prestazione dei prodotti disponibili sul mercato che hanno funzionalità equivalenti per quanto riguarda gli aspetti del prodotto;

(b) il volume delle vendite e degli scambi di tali prodotti all’interno dell’Unione;

(c) la distribuzione lungo la catena del valore degli impatti climatici e ambientali, del consumo energetico, dell’uso delle risorse e della produzione di rifiuti relativi a tali prodotti;

(d) la necessità di riesaminare e adattare periodicamente gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato» (così l’art. 18, punto 1).

Il piano di lavoro, secondo quanto previsto dal ESPR, deve avere una validità di almeno tre anni e deve essere aggiornato periodicamente seguendo tutti i criteri di cui all’art. 18.


(2) Più nello specifico, al punto 2 è stabilito che «i requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 specificano, secondo i gruppi di prodotti, quanto segue: a) i dati da inserire nel passaporto digitale di prodotto in applicazione dell’allegato III; b) uno o più supporti dati da utilizzare; c) la configurazione del supporto dati e la sua posizione; d) se il passaporto digitale di prodotto debba essere stabilito a livello di modello, di lotto o di articolo, e la definizione di tali livelli; e) le modalità in cui il passaporto digitale di prodotto deve essere reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, noleggio o vendita rateale, anche in caso di vendita a distanza; f) i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso; g) i soggetti che devono creare un passaporto digitale di prodotto o aggiornare i dati di un passaporto digitale di prodotto e quali dati possono inserire o aggiornare; h) le modalità per l’introduzione o l’aggiornamento dei dati; i) il periodo durante il quale il passaporto digitale di prodotto deve restare disponibile, che corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico».
(3) Ed in particolare: «a) il numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto all’anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti; b) i motivi per cui si è disfatto dei prodotti e, se del caso, la deroga pertinente a norma dell’articolo 25, paragrafo 5; c) la percentuale dei prodotti di cui si è disfatto, direttamente o tramite terzi, consegnati perché siano sottoposti a ciascuna delle seguenti attività: la preparazione per il riutilizzo, compresi ricondizionamento e rifabbricazione, riciclaggio, recupero di altro tipo, incluso il recupero di energia, e operazioni di smaltimento, secondo la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE; d) le misure adottate e le misure pianificate per prevenire la distruzione dei prodotti di consumo invenduti».

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 18(4) del Regolamento Ecodesign, il 16.4.2025 è stato adottato con la Comunicazione della Commissione Europea il Piano “Ecodesign per Prodotti Sostenibili ed Etichettatura Energetica”. Obiettivo principale del Piano è pertanto trovare un equilibrio tra i potenziali effetti positivi del Regolamento Ecodesign sull’ambiente, la sua capacità di produrre risultati tangibili e la necessità di semplificare gli obblighi normativi.
Invero, diverse disposizioni dell’ESPR espressamente richiedono che la Commissione, nel definire le norme di progettazione ecocompatibile tramite atti delegati, eviti di imporre oneri amministrativi sproporzionati nei confronti delle imprese, in particolar modo le piccole e medie imprese (PMI).
Con espresso riferimento al campo di applicazione del Regolamento Ecodesign, la selezione dei prodotti prioritari operata dalla Commissione con il Piano si è basata su analisi tecniche, inclusa un’ampia fase di consultazione che ha coinvolto tutte le parti interessate – compresi gli Stati membri –, ma anche su attività di consultazione pubblica con autorità, ricercatori scientifici, organizzazioni accademiche, società e associazioni scientifiche ed enti di standardizzazione, sia all’interno che all’esterno dell’UE.

All’esito dei processi preparatori e delle consultazioni relative al Piano, sono stati individuati (i) quattro prodotti finali, (ii) due prodotti intermedi e (iii) due atti giuridici che stabiliscono requisiti orizzontali.
Come primi tra i prodotti finali prioritari la Commissione ha indicato quelli della categoria «textiles/apparel». Questi, maggiormente attenzionati ed analizzati anche da stakeholders e dal “Ecodesign for Sustainable Products Regulation: Study on new product priorities” del Joint Research Centre (JRC), sono indicati al primo posto della Tabella di cui al paragrafo 2.2.1. del Piano, ove la Commissione specifica «un elevatissimo potenziale di miglioramento della durata di vita dei prodotti, dell’efficienza dei materiali e di riduzione dell’impatto sull’acqua, sulla produzione di rifiuti, sui cambiamenti climatici e sul consumo energetico. [Tutti] i requisiti informativi previsti dall’ESPR opereranno in sinergia con il Regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili, attualmente in fase di revisione»(5).
È tuttavia opportuno sottolineare come il Piano, che dovrà in ogni caso essere aggiornato nel corso di prossimi anni, si concentra sulla definizione della timeline di approvazione dei provvedimenti per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, cui riconosce primaria importanza, lasciando al momento in secondo piano la programmazione dei provvedimenti per l’adozione del quadro normativo in materia di passaporto digitale dei prodotti e obbligo di disclosure sull’invenduto.


(4) Il quale al punto 5 stabilisce che «nel primo piano di lavoro, che è adottato entro il 19 aprile 2025, la Commissione dà priorità ai seguenti gruppi di prodotti: a) ferro e acciaio; b) alluminio; c) prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature; d) mobilio, compresi i materassi; e) pneumatici; f) detergenti; g) vernici; h) lubrificanti; i) sostanze chimiche; j) prodotti connessi all’energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento; e k) prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici».

(5) Così espressamente il paragrafo 2.2.1. del Piano.

L’adozione del Piano costituisce sicuramente un punto di svolta per l’intero settore del fashion & luxury, in particolare per le imprese coinvolte nella produzione, distribuzione e commercializzazione di indumenti, calzature e accessori. Più nello specifico, la conferma dell’assoluta priorità riconosciuta anche dalla Commissione alla categoria del textiles/apparel rappresenta un importante segnale della definizione della possibile timeline di adozione dei provvedimenti di attuazione. Tra le ricadute operative che il Piano potrebbe avere sul settore figurano:

  1. l’adeguamento ai nuovi requisiti di progettazione ecocompatibile. Le aziende del settore fashion e luxury, quale comparto industriale tra i primi coinvolti, saranno infatti chiamate a rivedere i propri processi produttivi alla luce dei futuri atti delegati che stabiliranno criteri obbligatori su durabilità, riparabilità, contenuto riciclato e uso
    efficiente di risorse e materie prime. Particolare attenzione sarà inoltre posta sull’estensione del ciclo di vita dei prodotti, con conseguenti implicazioni su design, materiali e finiture;
  2. il coinvolgimento nella prevenzione della distruzione dell’invenduto. Sebbene il Piano non preveda nell’immediato un esplicito divieto di distruzione dei prodotti invenduti, è già richiesto agli operatori economici di raccogliere e comunicare dati in merito. Le imprese del settore dovranno pertanto dotarsi di sistemi informativi e logistici idonei a garantire la propriety. la gestione sostenibile degli stock, anche in ottica delle future rendicontazioni;
  3. il rafforzamento della tracciabilità e della trasparenza della filiera con l’introduzione del passaporto digitale del prodotto. Sebbene non ancora prioritario nel Piano, questo sarà uno strumento determinante per rafforzare la fiducia del consumatore e per assicurare conformità normativa nel mercato europeo che comporterà l’obbligo di raccogliere e rendere accessibili informazioni puntuali e verificabili in relazione ad ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla provenienza dei materiali fino alle modalità di smaltimento;
  4. gli impatti sulle PMI. Il loro coinvolgimento attivo – determinato dall’inserimento nel campo d’applicazione del ESPR di prodotti intermedi – potrebbe avere l’effetto di richiedere un veloce adeguamento e supporto nello sviluppo delle tematiche di compliance normativa e investimenti tecnologici. La Commissione ha tuttavia specificato l’intenzione di adottare misure proporzionate e supporti tecnici per evitare oneri amministrativi eccessivi nei confronti delle stesse.

L’inserimento dei prodotti del settore tessile tra le priorità del Piano conferma la centralità delle tematiche relative al fashion & luxury nel percorso di transizione ecologica europeo. Le imprese più reattive nel cogliere le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo – in termini di assesment dello stato di compliance preliminare, adozione di piani di miglioramento, innovazione sostenibile, eco-design, tracciabilità e riduzione dell’impatto ambientale – potrebbero idealmente acquisire un vantaggio competitivo sostanziale, non solo nel mercato interno, ma anche nei confronti dei partner commerciali extra-UE.