Newsletter ottobre 2025
La Certificazione unica di conformità delle filiere della moda
La proposta del d.d.l. 1484/2025 per favorire la crescita sostenibile delle filiere produttive del settore fashion, prevenire la violazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e garantire piena tracciabilità della supply chain
Il 12 maggio 2025 il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha presentato il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese n. 1484 (d’ora in avanti “d.d.l. 1484/2025”) al fine di dare attuazione alle disposizioni europee in materia di tutela e sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.
Successivamente, nel mese di agosto 2025 il Ministro delle imprese e del made in Italy ha proposto un pacchetto di emendamenti al d.d.l. 1484/2025 con lo scopo di introdurre rilevanti novità per il settore del fashion. Più nello specifico, una parte degli emendamenti (di cui ai nuovi artt. 19 bis) prevede infatti l’istituzione di una c.d. “Certificazione unica di conformità delle filiere della moda” (d’ora in avanti, per brevità, “Certificazione unica”) caratterizzata da una fitta rete di regole e controlli atti a tutelare l’immagine e i prodotti delle aziende maggiormente virtuose del settore.
Qualora adottata, la Certificazione unica rappresenterà una sorta di “strumento di garanzia” sulla qualità (i) dei brand, (ii) del prodotto e (iii) delle strategie e procedure interne, soprattutto in tema di tracciabilità di filiera, tutela del lavoro e sostenibilità aziendale, in linea con quanto stabilito anche dalla Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI).
In caso di approvazione, la Certificazione unica si applicherà alle c.d. “filiere della moda”, intese dal d.d.l. 1484/2025 come le società capofila e le imprese di filiera «legate da rapporti contrattuali e sub contrattuali finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi nel settore moda, incluse le fasi di progettazione, campionatura, produzione, trasformazione del tessile, dell’abbigliamento, della pelletteria e della calzatura, inclusi i relativi accessori».
La “società capofila” è invece «la società a capo di una filiera della moda, ivi incluso l’eventuale concessionario del marchio in licenza – avente sede legale e/o una o più sedi produttive sul territorio della Repubblica Italiana – che incarica le imprese di filiera di fornire» (i) prodotti finiti destinati alla vendita, (ii) lavorazioni su prodotti finiti destinati a vendita o lavorazioni intermedie, e (iii) prodotti di campionatura per la realizzazione di collezioni.
Il d.d.l. 1484/2025 definisce poi “l’impresa di filiera”, ovvero la struttura aziendale che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- ha sede legale o una unità produttiva sul territorio della Repubblica Italiana;
- partecipa – in forza di contratto di appalto, subappalto, fornitura, subfornitura, contratto d’opera corrente con una società capofila – alle fasi della produzione e trasformazione di beni e prodotti rientranti nei settori tessile, dell’abbigliamento, calzaturiero, della pelletteria, con esclusione (a) della lavorazione e fornitura delle materie prime (inclusi tessuti, pellami e filati) e (b) della lavorazione e fornitura di accessori a catalogo senza componenti di personalizzazione.
Da ultimo, è menzionato il “subfornitore di filiera”, impresa che presenta i medesimi requisiti dell’impresa di filiera ed è legato a quest’ultima da un contratto di subfornitura.
La filiera della moda potrà ottenere la Certificazione unica solamente in caso di soddisfazione, da parte sia dell’impresa capofila sia delle imprese di filiera, di determinati requisiti stabiliti dal d.d.l. 1484/2025 tra cui:
- la mancanza (negli ultimi cinque anni) di condanne penali, anche non definitive, da parte di titolari o amministratori delle imprese «per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’incolumità pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis(1) del codice penale»;
- la non applicazione (negli ultimi tre anni) a carico dell’impresa capofila o delle imprese di filiera «di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale»;
- la regolarità contributiva, previdenziale e dei premi assicurativi dell’impresa capofila e delle imprese di filiera.
La Certificazione unica avrà durata di un anno e potrà essere rilasciata solamente da soggetti abilitati alla revisione legale ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 39/2010 (in materia di revisione legale dei conti). Tali soggetti abilitati, definiti dal d.d.l. 1484/2025 come “soggetti certificatori”, dovranno verificare la sussistenza dei requisiti sopramenzionati, operando – ove necessario – accessi, ispezioni ed audit presso i luoghi di produzione. I soggetti certificatori saranno poi tenuti a deliberare sull’istanza di Certificazione unica entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Tale termine potrà essere sospeso per una sola volta e non oltre trenta giorni, al fine di acquisire informazioni mancanti nell’istanza.
In questo senso, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà essere istituito un registro dove saranno elencate tutte le Certificazioni uniche rilasciate. Tutte le indicazioni e disposizioni specifiche relative a richiesta, rilascio, verifica, monitoraggio, mantenimento dei requisiti e revoca della Certificazione unica saranno dettate, in caso di approvazione del d.d.l. 1484/2025, con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno e dell’economia e delle finanze. Inoltre, tramite l’adozione di accordi collettivi le associazioni di categoria potranno definire le modalità con cui le società capofila dovranno contribuire ai costi sopportati dalle imprese di filiera per ottenere e mantenere la Certificazione unica.
(1) Si tratta di delitti in materia di riduzione in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Al mantenimento dei requisiti relativi alla Certificazione unica si accompagneranno determinati obblighi in capo sia alle società capofila sia alle imprese di filiera. In particolare:
- le società capofila che acquistato beni o servizi da fornitori della filiera dovranno (a) tenere e aggiornare con cadenza almeno semestrale una anagrafica dei fornitori di filiera, (b) adottare le linee guida in materia di qualificazione e accreditamento, selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori di filiera definite dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e approvate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, (c) prevedere, nei contratti con le imprese di filiera specifici impegni a carico delle stesse finalizzati a garantire il rispetto (anche da parte dei subfornitori di filiera) della disciplina giuslavoristica, fiscale, previdenziale e di salute e sicurezza del lavoro, (d) acquisire, in sede di sottoscrizione del primo contratto con l’impresa di filiera la documentazione aggiornata relativa all’iscrizione nel registro delle imprese, la visura camerale, l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2, del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza o TUSS), il documento unico di regolarità contributiva (DURC), il documento unico di regolarità fiscale (DURF) ed eventuale ulteriore documentazione utile alle verifiche del rispetto degli obblighi di cui alla lettera c, (e) richiedere ai fornitori di filiera un aggiornamento della documentazione di cui alla lettera d alle relative scadenze di legge o in mancanza ogni due anni;
- sempre le società capofila dovranno adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, idoneo a prevenire i reati in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- le imprese di filiera dovranno invece osservare nei confronti dei propri subfornitori una serie di tutele contrattuali minime tra cui (a) la stipula di un contratto di subfornitura o appalto o subappalto contenente tutti gli elementi essenziali della fornitura, (b) l’indicazione precisa degli adempimenti contrattuali essenziali, con previsione espressa della risoluzione del contratto in caso di inadempimento, (c) la previsione di misure correttive in caso di omissioni, ritardi o inesattezze nell’esecuzione delle prestazioni, finalizzate al ripristino delle condizioni di legalità e (d) «[l’]obbligo di inserire nei contratti di cui alla lettera a) una clausola che richieda l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento del settore dell’industria e dell’artigianato della moda, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ferma l’applicabilità di accordi sindacali a livello aziendale che prevedano trattamenti, anche economici, complessivamente non peggiorativi, anche nei confronti delle imprese terziste che affidino a terzi, in tutto o in parte, la lavorazione dei prodotti del committente principale».
Il vantaggio principale della Certificazione unica sarà di poter utilizzare, nella propria attività promozionale, la dicitura “Filiera della moda certificata”. Per tutti coloro che non avranno ottenuto la Certificazione unica sarà vietato l’utilizzo della dicitura, in modo da non generare confusione nel consumatore. L’utilizzo abusivo potrà quindi essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 10.000 e un massimo di 50.000 euro, applicata dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.
Da ultimo, il d.d.l. 1484/2025 prevede, per le imprese di filiera e le società capofila che abbiano ottenuto la Certificazione unica, l’applicabilità di alcune disposizioni speciali. Invero, prima dell’applicazione della misura di cui all’art. 34 del d.lgs. 159/2011 (i.e., l’amministrazione giudiziaria), il Tribunale competente assegnerà all’impresa di filiera, anche se capofila, un termine non inferiore a sessanta giorni per adottare le misure correttive individuate dal Tribunale stesso. La misura dell’amministrazione giudiziaria verrà pertanto applicata solo in caso di manata adozione delle misure correttive nel termine assegnato.
Inoltre, nel caso in cui la richiesta di applicazione della misura dovesse riguardare la società capofila basandosi sulla presenza di «legami economici e contrattuali con imprese della filiera amministrate o riconducibili a persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale [di cui agli artt.] 6 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti richiamati all’art. 34, comma 1, del predetto decreto legislativo», l’amministrazione giudiziaria non sarà applicata in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con le impese di filiera interessate.


